Versione del: 01.12.2012
I. Generale – Campo di applicazione
- Le nostre consegne e prestazioni avvengono esclusivamente in base alle seguenti Condizioni generali di vendita. Queste Condizioni generali di vendita si applicano esclusivamente nei confronti di commercianti e imprese ai sensi dell'art. 14 BGB. Queste Condizioni generali di vendita si applicano anche a tutti i futuri contratti tra le parti contrattuali, senza particolare riferimento esplicito. Si applicano anche nel caso in cui non ci riferiamo esplicitamente a esse in contratti successivi, in particolare anche nel caso in cui forniamo consegne o prestazioni al committente senza riserve, a nostra conoscenza di condizioni contrattuali opposte o divergenti dalle nostre Condizioni generali di vendita. Le Condizioni generali di vendita sono state comunicate al committente attraverso le nostre fatture, note di consegna, moduli, elenchi prezzi nonché le nostre pubblicazioni via e-mail e internet. Il campo di applicazione di queste condizioni di vendita si estende a tutti i paesi di consegna in cui si applica il diritto tedesco. La sua applicabilità viene già qui concordata (vedi anche XII.2. di queste condizioni).
II. Offerte e conclusione del contratto, contenuto della prestazione
- Le nostre offerte rivolte al committente sono incondizionate. L'ordine del committente costituisce un'offerta vincolante. L'accettazione di questa offerta avviene a nostra scelta entro quattro settimane dalla ricezione mediante invio di una conferma d'ordine o mediante prestazione senza riserve delle consegne o prestazioni ordinate.
- I dati tecnici e le descrizioni contenuti nelle rispettive informazioni sui prodotti, fogli tecnici o materiali pubblicitari non costituiscono garanzie di conformità o di durata delle merci da noi da consegnare.
- Nel caso di vendite a modello o a campione, tali indicazioni descrivono semplicemente la conformità al campione, ma non costituiscono garanzia per la qualità o la conservabilità delle merci da noi da consegnare.
- Le modifiche tecniche restano riservate nel limite del ragionevole.
- La consulenza tecnica d'applicazione viene fornita in base al meglio delle nostre conoscenze. Tutte le indicazioni e le informazioni relative all'idoneità e all'applicazione delle nostre merci non liberano l'acquirente da eventuali verifiche e test autonomi sull'idoneità dei prodotti per i processi e gli scopi previsti.
III. Prezzi, condizioni di pagamento, ritardo nel pagamento
- Sono applicabili i prezzi concordati al momento della stipula del contratto, in particolare quelli indicati nel modulo d'ordine o nella conferma d'ordine. Se un prezzo non è esplicitamente determinato, si applicano i prezzi validi al momento della stipula del contratto in base alla nostra lista prezzi. Per il calcolo sono rilevanti i pesi, le quantità e le quantità determinate da noi, a meno che l'acquirente non si opponga immediatamente dopo la consegna della merce. A questi prezzi si aggiungono, inoltre, l'IVA in vigore il giorno della consegna, nella misura prevista dalla legge, nonché i costi per la confezione necessaria per un trasporto conforme, i costi di trasporto da nostro stabilimento o da nostro magazzino, i costi per il carico e – qualora concordati – i costi dell'assicurazione del trasporto. Nel caso di consegne all'estero possono aggiungersi altre tasse specifiche del paese.
- Ci riserviamo il diritto di adeguare i nostri prezzi in modo appropriato, qualora, dopo la stipula del contratto, si verifichino variazioni dei costi dovute a accordi contrattuali, aumenti dei prezzi dei fornitori precedenti o variazioni del tasso di cambio.
- Le fatture emesse sono da pagare senza sconto, entro cinque giorni dalla ricezione, salvo diversa convenzione sulle finalità di pagamento. Dopo la scadenza indicata sulla fattura, il committente è in ritardo di pagamento ai sensi dell'art. 286 comma 2 lettera 2 BGB.
- Per la questione della tempestività del pagamento è decisivo l'arrivo del pagamento presso di noi. Sconti e riduzioni sono concessi in base a convenzioni speciali. Non è ammesso uno sconto su una nuova fattura finché non siano state regolarmente pagate le fatture precedenti.
- Diritti di sconto o di trattenuta spettano al committente solo se i suoi contrordini sono stati definitivamente stabiliti, riconosciuti da noi o non contestati da noi. Il diritto di trattenuta esiste inoltre solo se il contrordinio richiesto si basa sullo stesso rapporto contrattuale del nostro diritto.
- Se il committente non paga le fatture scadute, supera un termine di pagamento concordato, o se dopo la conclusione del contratto si deteriorano le condizioni patrimoniali del committente, o se riceviamo informazioni negative sul committente dopo la conclusione del contratto che mettono in dubbio la sua capacità di pagamento o la sua solvibilità, abbiamo il diritto di richiedere immediatamente il pagamento di tutte le nostre pretese che si basano sullo stesso rapporto giuridico o di ritirarci dal contratto. Questo si applica in particolare se il committente sospende i pagamenti, un assegno del committente o un bonifico non viene accreditato, un cambiale fornito dal committente non viene pagato dal committanti, viene presentata o aperta una procedura fallimentare sul patrimonio del committente, o la procedura fallimentare non è stata aperta a causa di mancanza di beni.
IV. Termine di consegna e prestazione, ritardo nella prestazione
- I termini di consegna concordati valgono solo approssimativamente, salvo diversa convenzione scritta esplicita sulle consegne fissate. Se i termini di consegna concordati vengono comunque superati a causa di circostanze imputabili a noi, il committente può ritirarsi dal contratto dopo che è trascorso inutilmente un termine di notifica ragionevole stabilito da lui. Il ritiro deve avvenire per iscritto.
- Entriamo in ritardo solamente dopo la scadenza di una proroga ragionevole stabilita dal committente. Nel caso di forza maggiore e di altre circostanze impreviste, eccezionali e non imputabili a noi, come ad esempio interruzioni operative causate da incendi, allagamenti e altre simili circostanze, malfunzionamenti di impianti e macchinari produttivi, eccedenze nei termini di consegna o interruzioni di consegna da parte dei nostri fornitori, interruzioni operative a causa di carenza di materie prime, energia o manodopera, scioperi, blocco dei lavoratori, difficoltà nell'acquisto dei mezzi di trasporto, interruzioni del traffico o interventi amministrativi, siamo autorizzati, nel caso in cui tali circostanze ci impediscano in modo non imputabile a noi di adempiere tempestamente agli obblighi contrattuali, a posticipare la consegna o la prestazione per la durata della interruzione più una ragionevole fase di avviamento. Se tale posticipo supera un mese, sia noi che il committente hanno diritto, escludendo ogni richiesta di risarcimento danni, di risolvere il contratto per la quantità interessata dalla interruzione di consegna, in base alle condizioni previste nei punti VIII.1.–7. delle presenti condizioni di vendita, per iscritto.
- In ogni caso di ritardo, la nostra responsabilità per danni è limitata ai sensi delle disposizioni previste nei punti VIII.1.–7.
- Siamo autorizzati a effettuare consegne parziali e prestazioni parziali entro i termini concordati per la consegna e la prestazione, se ciò risulta ragionevole per il committente.
- L'adempimento degli obblighi di consegna e prestazione da parte nostra dipende dall'adempimento tempestivo e corretto degli obblighi del committente. La facoltà di eccezione per il contratto non adempiuto resta nostra.
V. Trasferimento del rischio, costi di trasporto e di imballaggio
- La consegna avviene, salvo espressa e scritta convenzione tra noi e il committente, da nostro stabilimento o magazzino e deve essere ritirata dal committente a suo rischio e spesa. In tal caso, il rischio di perdita accidentale e di deterioramento dei beni consegnati passa al committente al momento della disponibilità dei beni. In ogni altro caso, il rischio di perdita accidentale e di deterioramento dei beni consegnati passa al committente al momento della consegna al trasportatore, anche in caso di consegna gratuita o di consegna assicurata da noi.
- I contenitori e le confezioni in leasing devono essere restituiti dal committente senza costi di trasporto e vuoti entro 60 giorni; il committente è responsabile per il danno e la rottura dei contenitori e delle confezioni in leasing, qualora questi siano da lui a carico. Le confezioni e i contenitori in leasing non possono essere utilizzati per altri scopi o per il trasporto di altri prodotti. Sono destinati esclusivamente al trasporto dei prodotti consegnati da noi. Le etichette non possono essere rimosse. Le confezioni usa e getta non vengono riconsegnate da noi. Al posto di questo, indichiamo al committente un terzo che accetta la confezione in base all'ordinanza sulle confezioni.
VI. Obblighi del committente/Prezzo d'acquisto riservato
- La merce consegnata rimane nostra proprietà fino al completo pagamento del prezzo d'acquisto e di tutte le altre eventuali attuali o future pretese che ci derivano dal rapporto commerciale contro il committente. L'inserimento della pretesa del prezzo d'acquisto contro il committente in un conto corrente e l'accettazione di un saldo non influiscono sul prezzo d'acquisto riservato. Le pretese del prezzo d'acquisto continuano a considerarsi esistenti anche dopo il pagamento, finché non viene più sussistere una responsabilità alternativa assunta da noi in questo contesto, ad esempio nel quadro di un procedimento di sconto e cambiale.
- Il committente è obbligato a trattare la merce acquistata con cura; in particolare, è obbligato a assicurarla, a sue spese, contro la perdita, il danno e la distruzione, ad esempio contro danni da incendio, acqua e furto, al valore nuovo. Il committente trasferisce già ora a noi i suoi diritti derivanti dai contratti di assicurazione. Noi accettiamo tale trasferimento.
- Il committente non può ipotecare né trasferire in garanzia le merci che rientrano nella nostra proprietà. Tuttavia, in base alle seguenti disposizioni, è autorizzato a vendere ulteriormente le merci consegnate nel corso del normale svolgimento delle sue attività commerciali. Tale autorizzazione non è presente nel caso in cui il committente abbia già trasmesso in anticipo a un terzo o ipotecato il diritto derivante dalla rivendita delle merci o abbia concordato con il suo contraente un divieto di trasferimento.
- Il committente trasferisce a noi, per la sicurezza del soddisfacimento di tutte le nostre pretese menzionate nella VI.1., già ora tutte le pretese future e condizionate derivanti da una rivendita delle merci consegnate da noi, con tutti i diritti accessori, per un importo pari al 110% lordo del valore, con priorità rispetto al resto delle sue pretese. Noi accettiamo tale trasferimento.
- Fin tanto tempo e in quanto il committente adempie ai suoi obblighi di pagamento nei nostri confronti, è autorizzato a riscuotere le pretese trascinate a nostro favore nei confronti dei suoi clienti nel quadro di una gestione d'impresa conforme alle norme. Tuttavia, non è autorizzato a stipulare un rapporto di conto corrente o un divieto di trascrizione riguardo a tali pretese o a trascinarle a terzi o a ipotecarle. Se esiste, nonostante la frase 2, un rapporto di conto corrente tra il committente e i compratori delle merci in deposito, la pretesa trascinata in anticipo si applica anche al saldo riconosciuto, e in caso di insolvenza del compratore anche al saldo esistente in quel momento.
- Su richiesta, il committente deve dimostrare separatamente le pretese trascinate a nostro favore e informare i suoi debitori del fatto che la trascrizione è avvenuta, con l'indicazione di pagare fino all'importo delle nostre pretese contro il committente. Abbiamo il diritto di notificare in qualsiasi momento anche i debitori del committente della trascrizione e di riscuotere le pretese. Tuttavia non utilizzeremo tali diritti finché il committente adempie ai suoi obblighi di pagamento in modo regolare e senza ritardi, non è stato presentato un'istanza per l'apertura di un procedimento di insolvenza e il committente non sospende i pagamenti. Se si verifica uno dei casi menzionati sopra, possiamo richiedere al committ,ente di informarci sulle pretese trascinate e sui loro debitori, di fornire tutte le informazioni necessarie per il recupero delle pretese e di consegnarci i relativi documenti.
- In caso di pignoramenti o altri interventi di terzi, il committente deve notificarci immediatamente per iscritto, in modo che possiamo intentare azione in base all'art. 771 c.p.c.
- La lavorazione, trasformazione o modifica delle merci consegnate da noi con riserva di proprietà avviene sempre a nostro favore da parte del committente, senza che ne derivino obblighi per noi. Se le merci consegnate da noi con riserva di proprietà vengono lavorate, mescolate o unite ad altri oggetti non nostri, acquisiamo la proprietà condivisa della nuova merce nel rapporto del valore delle merci consegnate da noi (importo fattura comprensivo di IVA) rispetto ad altri oggetti al momento della lavorazione, mescolanza o unione. Per la merce prodotta attraverso la lavorazione si applica lo stesso principio della merce consegnata con riserva di proprietà. Se la lavorazione, mescolanza o unione avviene in modo che la merce del committente è considerata la merce principale, si intende convenuto che il committente ci trasferisce in modo proporzionale la proprietà condivisa. Il committente custodisce la proprietà esclusiva o condivisa così ottenuta per nostro conto. Il committente è autorizzato, nel quadro di una gestione d'impresa conforme alle norme, a disporre dei nuovi prodotti ottenuti attraverso la lavorazione, trasformazione, modifica, unione o mescolanza senza pignoramento o trascrizione, fintanto che adempie tempestivamente agli obblighi derivanti dalla relazione commerciale con noi. Il committente trascina a nostro favore già adesso le pretese derivanti dalla vendita di tali nuovi prodotti, nei quali abbiamo diritti di proprietà, nel limite del nostro diritto di proprietà sulla merce venduta, a garanzia nostra. Se il committente unisce o mescola la merce consegnata da noi con una merce principale, trascina già adesso le sue pretese contro il terzo fino al valore delle nostre merci a nostro favore. Accettiamo queste trascrizioni con la presente.
- Il committente trascina a nostro favore anche la pretesa fino al valore delle nostre merci a garanzia delle nostre pretese, che derivano dall'unione delle nostre merci con un fondo contro un terzo.
- Ci impegniamo a liberare le garanzie a nostra disposizione, su richiesta del committente, in misura tanta quanto il valore realizzabile delle garanzie supera le nostre pretesi da garantire contro il committente di almeno il 20%.
- In caso di comportamento contravveniente al contratto da parte dell'acquirente, in particolare in caso di ritardo nel pagamento superiore al 10 % dell'importo fatturato per un periodo non trascurabile, abbiamo il diritto di recedere dal contratto e di richiedere il rimborso delle merci consegnate. Dopo il ritiro delle merci consegnate, abbiamo il potere di disporne la vendita. Il ricavo della vendita va riconosciuto a carico delle obbligazioni dell'acquirente nei nostri confronti, deducendo i costi di vendita congrui.
VII. Diritti dell'acquirente in caso di difetti
- Difetti materiali, consegne errate e discrepanze di quantità devono essere segnalati immediatamente, ma non oltre sette giorni dalla consegna delle merci all'acquirente, per iscritto. Difetti nascosti devono essere segnalati per iscritto entro un termine di otto giorni dalla loro scoperta. L'acquirente ha l'obbligo di verificare, eventualmente mediante un'analisi di prova, se le merci consegnate siano prive di difetti e idonee all'uso previsto. Questo si applica anche nel caso in cui siano mescolate componenti non acquistate da noi. In caso i difetti vengano rilevati solamente durante il processo, le operazioni devono essere immediatamente interrotte e i contenitori originali non aperti e non utilizzati devono essere conservati. Devono essere resi disponibili a nostra richiesta per l'ispezione. Dopo tre mesi dal trasferimento del rischio all'acquirente secondo l'articolo V.1., le contestazioni riguardo a difetti nascosti sono escluse e si considerano tardive, in quanto avrebbero potuto essere rilevate in modo ragionevole. In caso di contestazione dei difetti ritardata o non correttamente presentata secondo l'articolo VII.1. comma 1–7, l'acquirente perde i propri diritti di difetto secondo le condizioni dell'articolo VIII.1.–7. di queste condizioni contrattuali, salvo che il difetto sia stato deliberatamente nascosto da noi.
- In caso di difetti nelle merci consegnate da noi, siamo obbligati, a nostra scelta, solo alla riparazione o alla consegna di merci prive di difetti (riparazione). Se non siamo disposti o in grado di effettuare la riparazione, in particolare se questa si ritarda per un periodo superiore a quello ragionevole a causa di motivi per cui noi siamo responsabili, o se la riparazione fallisce in altro modo, l'acquirente ha il diritto di recedere dal contratto o di richiedere una riduzione del prezzo d'acquisto. La riparazione si considera fallita al terzo tentativo, a meno che non emerga qualcosa di diverso dalla natura della cosa o da altri circostanze. In caso l'acquirente abbia subito un danno o abbia sostenuto spese inutili a causa di difetti nelle merci consegnate da noi, la nostra responsabilità si regola secondo l'articolo VII.1., l'articolo VIII.1.–7. e l'articolo IX.
VIII. Diritti e obblighi della nostra azienda
-
Una responsabilità della nostra azienda per danni o spese inutili – per qualsiasi motivo giuridico – si applica solo se il danno o le spese inutili
- che è stata causata da noi o da uno dei nostri collaboratori nell'adempimento, a causa di una violazione di una obbligazione contrattuale essenziale dolosa
- che può essere ricondotta a una violazione di obbligazioni contrattuali negligenza grave o dolosa da noi o da uno dei nostri collaboratori nell'adempimento
- Secondo l'art. VIII.1.a) e b), siamo responsabili per danni o spese inutili causati da una consulenza o informazione non soggetta a pagamento separato, solo in caso di violazione di obbligazioni contrattuali dolosa o negligenza grave, purché tale violazione non rappresenti un difetto di conformità della merce fornita da noi ai sensi dell'art. 434 BGB.
- Se siamo responsabili, in base all'art. VIII.1.a), per la violazione di un'obbligazione contrattuale essenziale, senza che vi sia negligenza grave o dolo, la nostra responsabilità risarcitoria è limitata al danno prevedibile e tipicamente verificatosi. In tal caso non siamo responsabili del guadagno perso dal destinatario e dei danni indiretti prevedibili. Le limitazioni di responsabilità sopra indicate nei paragrafi 1 e 2 si applicano altresì ai danni causati a causa di negligenza grave o dolo da parte dei nostri dipendenti o collaboratori. Non siamo responsabili dei danni indiretti del destinatario che derivano dal fatto che quest'ultimo ha esercitato un diritto di azione punitiva nei confronti di terzi.
- Se siamo responsabili, in base all'art. VIII.1.a), per la violazione di un'obbligazione contrattuale essenziale, senza che vi sia negligenza grave o dolo, la nostra responsabilità è limitata in misura pari a 1,535 milioni di Euro per singolo danno. Ci impegniamo a stipulare e mantenere un'assicurazione con una copertura di almeno 1,535 milioni di Euro per singolo danno.
- In deroga a quanto sopra, nel caso di ritardo nella consegna causato dal trasportatore, il risarcimento del danno è limitato al triplo della tariffa di trasporto dovuta per l'ordine.
- Le limitazioni di responsabilità menzionate nei punti VIII.1.–4. non si applicano, in quanto la nostra responsabilità è necessariamente derivata dalle disposizioni del produttoria responsabilità legge, oppure quando vengono presentati reclami derivanti da un danno al corpo, alla vita o alla salute. In caso la merce fornita da noi manchi di una caratteristica garantita, siamo responsabili solo per i danni la cui mancanza era oggetto della garanzia.
- Non è prevista una responsabilità ulteriore per risarcimento danni oltre a quanto previsto nei punti VIII.1.–5., indipendentemente dalla natura giuridica del reclamo presentato. Questo si applica in particolare anche per i reclami per risarcimento danni derivanti da colpa nel momento della stipula del contratto in base all'art. 311 comma 3 BGB, per violazione contrattuale in base all'art. 280 BGB o per responsabilità di fatto in base all'art. 823 BGB.
- Nei casi in cui la responsabilità per risarcimento danni sia esclusa o limitata in base ai punti VIII.1.–6., ciò si applica anche in relazione alla responsabilità personale per risarcimento danni dei nostri dipendenti, lavoratori, collaboratori, rappresentanti, assistenti e operai.
IX. Scadenzamento dei reclami
- I reclami del compratore a causa di difetti nei beni forniti da noi o a causa di prestazioni erogate da noi in modo contrario all'obbligo – inclusi i reclami per risarcimento danni e i reclami per risarcimento di spese inutili – scadono entro un anno a partire dall'inizio del termine di prescrizione legalmente stabilito, salvo che non emerga qualcosa di diverso dai punti IX.2.–5. seguenti.
- Se il compratore è un'impresa e ha effettuato i reclami del consumatore a causa di difetti nei beni nuovi forniti da noi, che sono stati anche consegnati a un consumatore, la prescrizione dei reclami del compratore nei nostri confronti prevista dagli artt. 437 e 478 comma 2 BGB inizia almeno due mesi dopo il momento in cui il compratore o un altro acquirente nella catena di fornitura, come imprenditore, ha effettuato i reclami del consumatore, salvo che il compratore non abbia potuto invocare con successo l'eccezione della prescrizione nei confronti del suo cliente o del suo contraente. La prescrizione dei reclami del compratore nei nostri confronti a causa di beni difettosi forniti da noi inizia comunque, in quanto i reclami del cliente o del contraente del compratore a causa di difetti nei beni forniti da noi al compratore sono prescritti, ma non oltre cinque anni dal momento in cui abbiamo consegnato il rispettivo bene al nostro compratore.
- Nei beni nuovi consegnati da noi, che sono stati utilizzati in conformità alla loro usuale destinazione per un'opera edilizia e che hanno causato la sua difformità, i diritti del compratore scadono entro cinque anni a partire dal termine di prescrizione legalmente stabilito. In deroga alla frase 1, si applica una prescrizione di quattro anni, nel caso in cui il compratore abbia utilizzato la merce consegnata da noi per l'esecuzione di contratti che comprendono nel loro insieme la Parte B dell'Ordine delle Condizioni Contrattuali per Lavori Edili o si tratti di materiali utilizzati per riparazioni di opere edilizie. La prescrizione prevista nella precedente frase 2 entra in vigore al più presto due mesi dopo la data in cui il compratore ha adempiuto i propri diritti derivanti dalla difformità dell'opera edilizia, causata dalla merce consegnata da noi, nei confronti del suo contraente, salvo se il compratore avesse potuto invocare con successo l'eccezione della prescrizione nei confronti del suo cliente o contraente. La prescrizione dei diritti del compratore nei nostri confronti per merce consegnata da noi difettosa entra in vigore in ogni caso non appena i diritti del cliente o del contraente del compratore per difetti nella merce consegnata da noi al compratore siano prescritti, ma comunque non oltre cinque anni a partire dal momento in cui abbiamo consegnato la merce specifica al nostro compratore.
- Se abbiamo fornito in modo contravveniente consulenza e/o informazioni senza aver consegnato merce in relazione all'informazione o alla consulenza stessa o senza che la consulenza o l'informazione contravveniente rappresenti un difetto della merce consegnata da noi ai sensi dell'art. 434 BGB, i diritti derivanti da tali contravvenzioni prescrivono entro un anno a partire dal termine di prescrizione legalmente stabilito. Anche i diritti del compratore o del cliente nei nostri confronti derivanti dalla violazione di obblighi contrattuali, precontrattuali o legali, che non rappresentino un difetto della merce da consegnare o già consegnata da noi ai sensi dell'art. 434 BGB, prescrivono altresì entro un anno a partire dal termine di prescrizione legalmente stabilito. In caso le predette violazioni di obblighi rappresentino un difetto ai sensi del § 434 BGB della merce consegnata da noi in relazione alla consulenza o all'informazione, si applicano per la prescrizione dei diritti derivanti da tali violazioni le disposizioni previste nei punti IX.1.–3. e IX.5.
- Le disposizioni previste nei punti IX.1.–4. non si applicano alla prescrizione dei diritti derivanti dalla violazione della vita, del corpo o della salute, nonché non si applicano alla prescrizione dei diritti in base al Codice di responsabilità per prodotti e per i difetti dei beni consegnati da noi, che esistano in un diritto reale di terzi, a causa del quale possa essere richiesta la consegna dei beni consegnati da noi. Non si applicano altresì alla prescrizione dei diritti del compratore o del cliente nostri, derivanti dal fatto che abbiamo nascosto deliberatamente difetti nei beni consegnati da noi o abbiamo violato un obbligo deliberatamente o in modo grave e negligente. Nei casi menzionati nella presente sezione IX.5., si applicano per la prescrizione di tali diritti i termini di prescrizione legali.
X. Ritiro
- Il ritiro dei beni consegnati da noi privi di difetti è escluso. Se eccezionalmente accettiamo il ritiro di beni privi di difetti, la credito viene riconosciuto solo in misura quanto il nostro laboratorio riconosce la piena riutilizzabilità. Per i costi di accertamento, riparazione, riconfezionamento e riconfezionamento vengono sottratti i costi effettivi, almeno il 20% dell'importo fatturato, almeno però 30 Euro. Una tale credito non viene pagato, ma serve solo a compensare le future consegne.
XI. Proibizione di assegnazione
- Senza la nostra esplicita autorizzazione scritta, i diritti o pretese contro di noi, in particolare a causa di difetti nei beni forniti da noi o a causa di violazioni delle nostre obbligazioni, non possono essere interamente o parzialmente trasmessi a terzi o pignorati a terzi; l'art. 354a HGB rimane intatto in questo senso.
XII. Luogo di esecuzione, foro, diritto applicabile, clausole commerciali
- Il luogo di esecuzione e il foro esclusivo per tutti i diritti tra noi e commercianti o enti pubblici o fondi speciali pubblici è Memmingen (MM), salvo che non siano in contrasto disposizioni legali obbligatorie. Tuttavia, abbiamo il diritto di far pendere un'azione legale contro un acquirente anche davanti al foro legale dell'acquirente.
- Il diritto applicabile al rapporto giuridico tra noi e l'acquirente è esclusivamente il diritto della Repubblica Federale di Germania, così come si applica tra commercianti tedeschi e può essere efficacemente concordato nei rispettivi paesi di consegna. L'applicazione delle disposizioni relative all'acquisto internazionale di beni (CISG – Diritto contrattuale UN di Vienna) e del diritto privato internazionale tedesco è espressamente esclusa.
- In quanto siano state concordate clausole commerciali in base ai International Commercial Terms (INCOTERMS), valgono gli INCOTERMS nella loro ultima versione disponibile (attualmente INCOTERMS 2010).
XIII. Clausole conclusive
- Modifiche o integrazioni del contratto e delle presenti disposizioni sono valide solo se concordate per iscritto. Questo si applica anche alla revoca della clausola della forma scritta.
- Qualora alcune delle disposizioni precedenti risultassero inefficaci, parzialmente inefficaci o escluse da una convenzione speciale, ciò non incide sulla validità delle altre disposizioni.
- Salviamo i dati dei nostri clienti nel quadro delle nostre reciproche relazioni commerciali in base al Bundesdatenschutzgesetz.
