Termini e Condizioni di RELIUS Farbenwerke GmbH
Versione del 01.12.2012
I. Disposizioni generali – Campo di validità
Le nostre forniture e prestazioni avvengono esclusivamente in base alle seguenti Condizioni generali di vendita. Queste Condizioni generali di vendita sono valide esclusivamente per commercianti e aziende ai sensi di § 14 di BGB (Codice Civile). Queste Condizioni generali di vendita si applicano anche a tutte le transazioni future tra le parti contraenti, senza alcun preavviso speciale. Queste si applicano anche se non ne facciamo espressa menzione nei contratti successivi, in particolare anche quando forniamo consegne o servizi al cliente senza riserva conoscendo le Condizioni di contratto dell’acquirente discostanti dalle nostre, oppure contrarie alle nostre Condizioni generali di vendita. Le Condizioni generali di vendita vi sono state rese note tramite le nostre fatture, bolle di consegna, moduli, listini prezzi, nonché le nostre e-mail e le pubblicazioni su internet. Il campo di validità di queste Condizioni di vendita si riferisce a tutti i Paesi di consegna in cui è applicabile il diritto tedesco. L’applicabilità viene concordata qui (vedere anche XII.2. di queste Condizioni).
II. Offerte e stipulazione del contratto, contenuto delle prestazioni
- Le nostre offerte non sono vincolanti nei confronti dell’acquirente. L’ordine dell’acquirente rappresenta un ordine vincolante. L’accettazione di questa offerta avviene dopo la nostra scelta entro quattro settimane dal ricevimento, tramite invio di una conferma d’ordine o la prestazione senza riserve delle forniture o prestazioni ordinate.
- I dati tecnici e le descrizioni nelle rispettive informazioni sul prodotto, le schede tecniche o i materiali pubblicitari non garantiscono la qualità o la durata della merce che dobbiamo fornire.
- Per le vendite tramite catalogo o campione questi descrivono solo la correttezza dei test dei campioni, ma non rappresentano una garanzia per la qualità o la durata della merce che dobbiamo fornire.
- Con riserva, entro i limiti ragionevoli, di modifiche tecniche.
- Forniamo consulenza tecnica in base alle nostre migliori conoscenze. Tutte le indicazioni e informazioni sull’idoneità e l’uso delle nostre merci non esonerano l’acquirente dai propri test e prove per l’idoneità dei prodotti alle procedure e agli scopi previsti.
III. Prezzi, condizioni di pagamento, ritardo di pagamento
- Si applicano i prezzi concordati alla sottoscrizione del rispettivo contratto, in particolare nel modulo d’ordine o nella conferma d’ordine. Se un prezzo non è stabilito espressamente, sono validi i prezzi al momento della stipulazione del contratto in base al nostro listino prezzi. Per il calcolo sono determinanti i pesi, pezzi e quantità determinati da noi, nel caso in cui per il calcolo se l’acquirente non si oppone immediatamente subito dopo il ricevimento della merce. A questi prezzi va inoltre aggiunta l’IVA vigente il giorno della consegna, i costi per l’imballaggio richiesto per la spedizione corretta, i costi di trasporto dal nostro stabilimento o dal nostro magazzino, i costi per le spese di trasporto e – se concordato i costi dell’assicurazione di trasporto. In caso di fornitura all’estero è possibile che ci siano altre tasse specifiche del Paese.
- Ci riserviamo il diritto di adeguare i nostri prezzi in modo appropriato se, dopo la conclusione del contratto, si verificano delle variazioni dei costi a causa di accordi collettivi di contrattazione, aumenti dei prezzi da parte dei fornitori primi o fluttuazioni dei tassi di cambio.
- Le nostre fatture devono essere saldate senza detrazioni entro 5 giorni dal ricevimento, a meno che non sia stato concordato un altro termine di pagamento. Al termine della data di scadenza della fattura, l’acquirente diventa moroso ai sensi di §286 II nr. 2 di BGB (Codice Civile).
- Per quel che riguarda la puntualità di pagamento, è determinante la nostra ricezione del pagamento. Sconti e riduzioni vengono concessi con accordi speciali. Gli sconti su una nuova fattura sono esclusi, fintantoché non vengono saldate quelle meno recenti.
- I diritti di compensazione o di ritenzione spettano all’acquirente solamente quando le sue contropretese sono state legalmente stabilite, riconosciute da noi o non contestate da noi. Inoltre il diritto di ritenzione esiste solo se la contropretesa fatta in vigore è basata sullo stesso rapporto contrattuale della nostra richiesta.
- Se l’acquirente non paga le fatture scadute, supera un periodo di pagamento concesso, o se la situazione finanziaria dell’acquirente peggiora dopo la stipulazione del contratto o se riceviamo informazioni negative sull’acquirente dopo la stipulazione del contratto che mette in dubbio la solvibilità o il merito creditizio dell’acquirente, saremo autorizzati a richiedere di pagare l’intero debito residuo o la prestazione di garanzia o dopo la consegna il pagamento immediato di tutti i nostri crediti basati sullo stesso rapporto legale o di recedere dal contratto. Questo vale in particolare se il cliente interrompe i suoi pagamenti, non viene incassato un assegno dell’acquirente o un addebito diretto, non viene pagata una cambiale da parte dell’acquirente, se è stata richiesta o aperta una procedura di insolvenza contro il patrimonio dell’acquirente o per mancanza di massa patrimoniale non è stata aperta la procedura di insolvenza.
IV. Tempi di consegna e di prestazioni, ritardo nelle prestazioni
- Le date di consegna concordate sono solo approssimative, a meno che non sia stata espressamente concordata per iscritto una transazione fissa. Se tuttavia vengono superate le date di consegna concordate per motivi di cui noi siamo responsabili, l’acquirente può recedere dal contratto dopo la scadenza di un ragionevole periodo di tolleranza da lui stabilito. Il recesso deve avvenire in forma scritta.
- Noi diventiamo morosi alla scadenza di un ragionevole periodo di tolleranza stabilito dall’acquirente. In caso di forza maggiore e altre cause imprevedibili, eccezionali e per le quali non siamo responsabili come per es. guasti operativi causati da incendio, acqua e circostanze simili, mancato funzionamento degli impianti di produzione e macchinari, ritardi nelle consegne o mancate consegne dei nostri fornitori, nonché interruzioni dell’attività dovute a carenza di materie prime, energia o lavoro, sciopero, serrata, difficoltà nell’approvvigionamento di trasporto, interruzione del traffico, intervento ufficiale, abbiamo il diritto – nella misura in cui veniamo ostacolati dalle circostanze summenzionate all’obbligo di adempiere puntualmente i nostri obblighi di esecuzione – di posticipare la consegna o il servizio oltre la durata dell’impegno, oltre a un ragionevole periodo iniziale. Se questo ritarda la consegna o il servizio per più di un mese, sia noi che l’acquirente abbiamo il diritto di recedere dal contratto in forma scritta, senza qualsiasi richiesta di risarcimento danni, alle condizioni ai sensi della Cifra VIII.1 – 7 delle presenti Condizioni di vendita in relazione alla quantità interessata dall’interruzione della fornitura.
- In ogni caso di inadempienza la nostra responsabilità per danni è limitata in conformità alle disposizioni della Cifra VIII.1 – 7.
- Abbiamo diritto a consegne e servizi parziali entro la scadenza di consegna e di servizio, se questo è accettabile per l’acquirente.
- Il rispetto dei nostri obblighi di consegna e servizio richiede il tempestivo e corretto adempimento degli obblighi dell’acquirente. Ci riserviamo il diritto di eccezione di contratto non adempiuto.
V. Trasmissione del rischio, costi di trasporto e di imballaggio
- La fornitura avviene, se tra noi e l’acquirente non viene stipulato esplicitamente qualcos’altro in forma scritta, dal nostro stabilimento o magazzino e deve essere ritirata dal cliente a suo rischio e spese. In questo caso, il rischio di perdita e deterioramento accidentali degli articoli contrattuali consegnati passerà all’acquirente a partire dal momento in cui sono stati messi a disposizione dell’acquirente. Inoltre il rischio di perdita e deterioramento accidentale degli articoli di consegna passerà al cliente al momento della consegna al corriere (anche in caso di trasporto pagato o consegna assicurata da noi).
- I contenitori e gli imballaggi in prestito devono essere restituiti vuoti con trasporto restituito pagato dal cliente entro 60 giorni; la perdita e il danneggiamento dei contenitori e degli imballaggi in prestito sono a carico dell’acquirente, se questi sono sotto la sua responsabilità. Imballaggi (contenitori) in prestito non possono essere utilizzati per altri scopi o per altri prodotti. Questi sono realizzati esclusivamente per il trasporto delle nostre merci fornite. Non è consentito rimuovere le etichette. Non riprendiamo gli imballaggi monouso. Invece comunichiamo all’acquirente un terzo che si riprende l’imballaggio in conformità all’ordinanza sugli imballaggi.
VI. Obblighi dell’acquirente/riserva di proprietà
- Le merci fornite rimangono di nostra proprietà fino al completo pagamento del prezzo di acquisto e di tutti gli altri crediti attuali o futuri che abbiamo nei confronti dell’acquirente cliente derivanti dal rapporto commerciale. L’inclusione del credito del prezzo di acquisto nei confronti dell’acquirente in una fattura corrente e il riconoscimento di un saldo non influiscono sulla riserva di proprietà. I crediti del prezzo di acquisto non si considerano scadute, nonostante il pagamento, come una responsabilità variabile da noi assunta in questo contesto, come per es. nell’ambito di una procedura di scambio di assegni.
- L’acquirente è obbligato a trattare con cura i prodotti acquistati; in particolare è obbligato a farlo a proprie spese contro perdite, danni e distruzione, come per es. contro i danni di fuoco, acqua e furto, in modo sufficiente da assicurare il valore nuovo. L’acquirente ci concede già da ora i suoi diritti dei contratti di assicurazione. Noi accettiamo questo incarico.
- L’acquirente non può né impegnare né cedere a titolo di garanzia i beni di nostra proprietà. Tuttavia, in conformità con le seguenti disposizioni ha il diritto di rivendere i beni consegnati nel normale corso degli affari. Il diritto sopra menzionato non esiste nella misura in cui l’acquirente ha concesso o impegnato in anticipo a terzi il diritto derivante dalla rivendita della merce contro il suo partner contrattuale – in ogni caso efficace – o ha concordato con lui un divieto di cessione.
- L’acquirente, per garantire l’adempimento di tutti i nostri obblighi nella Cifra VI. 1, rinuncia già ora a tutti i crediti – anche futuri e condizionati – derivanti da una rivendita dei beni forniti da noi con tutti i diritti accessori pari al 110% del lordo del valore con priorità prima della parte restante del suo credito. Noi accettiamo questo incarico.
- Fintantoché e per quanto l’acquirente rispetta i suoi obblighi di pagamento nei nostri confronti, è autorizzato a riscuotere i crediti che ci sono stati assegnati nei confronti dei suoi clienti nell’ambito di una corretta gestione aziendale. Tuttavia non ha il diritto di stabilire un conto corrente o un divieto di cessione con i propri clienti in relazione a tali crediti o di cederli o pignorarli a terzi. Contrariamente alla frase 2, se esiste un rapporto di conto corrente tra l’acquirente e gli acquirenti dei nostri beni riservati, il credito assegnato in anticipo si riferisce anche al saldo rilevato e, nel caso di insolvenza dell’acquirente, anche al saldo disponibile.
- Su richiesta l’acquirente deve dimostrare individualmente i suoi crediti assegnati e comunicare ai suoi debitori la sua cessione con la richiesta di pagare fino all’importo dei nostri crediti nei confronti dell’acquirente. Siamo autorizzati a pagare in qualsiasi momento le nostre rivendicazioni nei confronti dell’acquirente cliente in qualsiasi momento. Abbiamo il diritto in qualsiasi momento di notificare anche i debitori del cliente della cessione e di raccogliere i crediti. Tuttavia non faremo uso di questi poteri finché l’acquirente adempie ai suoi obblighi di pagamento in modo corretto e senza indugio, non è stata presentata una domanda per l’apertura di procedure di insolvenza dell’acquirente e l’acquirente cessa i suoi pagamenti. Tuttavia se si verifica uno dei succitati casi, possiamo richiedere che l’acquirente ci informi delle richieste e dei debitori ceduti, ci fornisca tutte le informazioni necessarie per la riscossione dei crediti e ci consegni i documenti corrispondenti.
- In caso di sequestro o di altri interventi da parte di terzi, l’acquirente deve informarci immediatamente in forma scritta, per iscritto, in modo che possiamo presentare un ricorso ai sensi di §771 di ZPO (codice di procedura civile).
- Il trattamento, la trasformazione o il cambiamento della merce da noi consegnata soggetta a riserva di proprietà è sempre effettuata dall’acquirente per noi, senza che ne derivi per noi alcuna responsabilità. Se le merci da noi fornite sotto riserva di proprietà sono trattate, mescolate o combinate con altri oggetti non appartenenti a noi, acquisiremo la comproprietà del nuovo oggetto in proporzione al valore delle merci da noi fornite (importo della fattura finale, inclusa l’IVA) agli altri oggetti al periodo di trasformazione, miscelazione o combinazione. Lo stesso vale per i beni risultanti dalla lavorazione come per i beni acquistati forniti con riserva. Se la trasformazione, la miscelazione o la combinazione avvengono in modo tale che l’articolo dell’acquirente viene considerato come l’oggetto principale, si deve ritenere che l’acquirente assegna a noi una comproprietà proporzionale. L’acquirente mantiene per noi la proprietà esclusiva o la comproprietà. Nell’ambito dei comuni affari l’acquirente ha il diritto di cedere i prodotti di nuova creazione attraverso la lavorazione o la trasformazione o la combinazione o la miscelazione nel normale corso degli affari senza costituzione in pegno o cessione, a condizione che mantenga puntualmente i suoi obblighi derivanti dal rapporto commerciale con noi. L’acquirente ci assegna come garanzia già ora i suoi crediti derivanti dalla vendita di questi nuovi prodotti, sui quali abbiamo dei diritti di proprietà, per la mole della nostra quota di proprietà sulle merci vendute. Se l’acquirente combina o mescola la merce consegnata con un oggetto principale, egli ci cede le sue rivendicazioni nei confronti di terzi fino all’importo del valore dei nostri beni. Noi accettiamo questi incarichi.
- L’acquirente inoltre ci assegna il credito fino all’importo del valore dei nostri beni per garantire i nostri crediti, i quali derivano dalla connessione dei nostri beni con una proprietà contro una terza parte.
- Su richiesta dell’acquirente ci riserviamo a liberare i titoli a cui abbiamo diritto in base alla nostra selezione, nella misura in cui il valore realizzabile dei nostri titoli superi il 20% dei nostri crediti da garantire contro l’acquirente.
- In caso di inadempienza contrattuale da parte dell’acquirente, in particolare inadempimento del pagamento di oltre il 10% dell’importo della fattura per un periodo di tempo non trascurabile, abbiamo il diritto di recedere dal contratto e di richiedere la restituzione dei beni da noi consegnati – fatto salvo di altre pretese (danni). Abbiamo diritto alla valutazione delle merci da noi fornite dopo il loro recupero. I proventi della valutazione devono essere accreditati in relazione alle responsabilità dell’acquirente nei nostri confronti – meno i costi di ragionevoli di valutazione.
VII. Diritti dell’acquirente in caso di difetti
- Difetti di materiale aperto, consegne errate e divergenze di quantità devono essere immediatamente segnalati in forma scritta dall’acquirente, al più tardi comunque entro sette giorni dal ricevimento della merce. I difetti nascosti ci devono essere segnalati in forma scritta entro un periodo di otto giorni dalla loro scoperta. L’acquirente ha il dovere di verificare, se necessario mediante elaborazione di prova, se la merce consegnata è esente da difetti e idonea all’uso previsto. Questo vale anche se vengono mescolati componenti che non sono stati acquistati da noi. Se vengono riscontrati eventuali difetti solamente durante la lavorazione, è necessario interrompere immediatamente il lavoro e garantire l’integrità dei contenitori originali non trattati e non aperti. Su richiesta, questi ci devono essere messi a disposizione per un controllo. Dopo tre mesi dal passaggio del rischio all’acquirente ai sensi della Cifra V.1. i reclami sono esclusi da difetti nascosti e sono considerati in ritardo poiché sarebbero dovuti essere ragionevolmente riconoscibili. In caso di reclamo tardivo dei difetti o non corretto ai sensi della Cifra IVV.1 clausola 1 – 7, l’acquirente perde queste condizioni ai sensi di Cifra VIII. 1 – 7 di queste Condizioni di vendita i suoi diritti di reclamo, a meno che noi non abbiamo fraudolentemente nascosto il difetto.
- In caso di difetti della merce da noi fornita, siamo obbligati a riparare o consegnare merci prive di difetti (prestazioni supplementari). Se non siamo pronti o non in grado di compensare al difetto, in particolare se è ritardato oltre termini ragionevoli per ragioni per le quali siamo responsabili o se la compensazione fallisce in qualsiasi altro modo, il cliente ha il diritto, a sua discrezione, di recedere dal contratto o di richiedere la riduzione del prezzo di acquisto. Un miglioramento viene considerato fallito dopo il terzo tentativo, se non risulta qualcosa di diverso dalla natura delle cose o da altre circostanze. Nella misura in cui l’acquirente ha subito un danno a causa di difetti delle merci fornite da noi o ha avuto spese sostenere delle spese inutili, la nostra responsabilità sarà determinata ai sensi di Cifra VII. 1, Cifra VIII. 1 – 7 e Cifra IX.
VIII. Diritti e obblighi della nostra azienda
- Una responsabilità della nostra azienda per danni o spese inutili – per qualsiasi motivo legale – si verifica solo se il danno o le spese inutili a) sono stati causati da noi o da uno dei nostri agenti per violazione colposa di un obbligo contrattuale sostanziale o b) se la negligenza grave o la violazione intenzionale del dovere è riconducibile a noi o a uno dei nostri agenti. Ai sensi di Cifra.VIII.1a) e b) siamo responsabili per danni o spese inutili, causati da una consulenza o informazione da pagare separatamente, solo in caso di violazione intenzionale o negligenza grave del dovere, nella misura in cui questa violazione del dovere non rappresenta alcun difetto materiale delle merci fornite da noi ai sensi di § 434 BGB (Codice Civile).
- Se siamo responsabili ai sensi della Cifra VIII.1.a) per la violazione di un obbligo contrattuale sostanziale, senza colpa grave o intento, la nostra responsabilità per i danni sarà limitata al danno tipico prevedibile. In particolare in questo caso non siamo responsabili per i profitti persi dell’acquirente e per danni indiretti mediati imprevedibili. Le precedenti limitazioni di responsabilità ai sensi delle clausole 1 e 2 si applicano anche ai danni causati da colpa grave o intento dei nostri dipendenti o incaricati. Non siamo responsabili per i danni indiretti dell’acquirente che sorgono a causa della rivendicazione di penali contrattuali di terzi.
- Se siamo responsabili ai sensi della Cifra VIII.1.a) per la violazione di un obbligo contrattuale sostanziale, senza colpa grave o intento, la nostra responsabilità è limitata a 1,535 milioni di Euro per sinistro. Ci impegniamo a stipulare e mantenere una polizza assicurativa con copertura adeguata (almeno 1,535 milioni di Euro per sinistro).
- A titolo di deroga, qualsiasi ritardo nella consegna causato dallo spedizioniere è limitato a 3 volte la tariffa di trasporto pagabile per l’ordine.
- Le limitazioni di responsabilità di cui sopra nella Cifra VIII. 1 a 4 non si applicano nella misura in cui la nostra responsabilità è obbligatoria a causa delle disposizioni della legge sulla responsabilità del prodotto o se si fanno valere contro di noi rivendicazioni derivanti da lesioni alla vita, agli arti o alla salute. Se la merce consegnata da noi manca di una proprietà garantita, siamo responsabili solo per tali danni, la cui assenza era oggetto della garanzia.
- Si esclude un’ulteriore responsabilità per danni rispetto a quanto previsto nella Cifra VIII.1. – 5. a prescindere dalla natura giuridica della rivendicazione asserita. Questo vale in particolare per le richieste di risarcimento danni derivanti da negligenza al momento della stipulazione del contratto ai sensi di § 311 par. 3 BGB (Codice Civile), violazione positiva del contratto ai sensi di § 280 BGB (Codice Civile) o per pretese illecite ai sensi di § 823 BGB (Codice Civile).
- Nella misura in cui questa responsabilità per danni è esclusa o limitata ai sensi della Cifra VIII.1.- 6, questo vale anche per quel riguarda la responsabilità personale per danni dei nostri impiegati, dipendenti, collaboratori, rappresentanti e agenti, nonché agenti ausiliari.
IX. Prescrizione dei reclami
- I reclami da parte dell’acquirente per vizi derivanti dalla merce da noi fornita o per servizi contrari ai nostri doveri – incluse richieste di risarcimento danni e reclami per il rimborso di spese inutili – diventano prescritti entro un anno dall’inizio del periodo di prescrizione legale, a meno che le seguenti Cifre IX.2. – 5. non dimostrino qualcos’altro.
- Se l’acquirente è un imprenditore e se lui o un altro acquirente nella catena di approvvigionamento come imprenditore ha soddisfatto le richieste del consumatore a causa di difetti nei prodotti di nuova fabbricazione consegnati da noi e che sono stati anche consegnati a un consumatore come beni nuovi, allora la prescrizione delle richieste dell’acquirente nei nostri confronti comincia – ai sensi di §§ 437 e 478 comma 2 BGB (Codice Civile) – al più presto due mesi dopo la data in cui l’acquirente o l’altro acquirente della catena di approvvigionamento ha soddisfatto le richieste del consumatore, a meno che l’acquirente non abbia fatto appello con successo alla richiesta di prescrizione nei confronti del suo cliente/partner contrattuale. La prescrizione delle rivendicazioni dell’acquirente nei nostri confronti per prodotti difettosi da noi consegnati si verifica in ogni caso, nella misura in cui le rivendicazioni del cliente/partner contrattuale dell’acquirente per merci consegnate al compratore sono prescritte, ma non oltre cinque anni dal momento in cui abbiamo consegnato le rispettive merci ai nostri acquirenti.
- Nel caso di prodotti di nuova fabbricazione da noi forniti che sono stati utilizzati secondo le modalità abituali di utilizzo su un edificio e ne hanno causato delle imperfezioni, le richieste dell’acquirente cliente vengono prescritte entro cinque anni dalla scadenza dell’inizio della prescrizione legale. In deroga alla frase 1 viene applicato un periodo di prescrizione di quattro anni nella misura in cui l’acquirente ha utilizzato i beni da noi forniti per l’adempimento di contratti in cui è inclusa la parte B della regolamentazione sugli appalti di opere edili o se si tratta di materiali puramente riparativi. La prescrizione ai sensi della precedente clausola 2 si applica al più presto due mesi dalla data in cui l’acquirente ha adempiuto le rivendicazioni derivanti dalla difettosità della struttura causati dall’oggetto consegnato da noi nei confronti del suo partner contrattuale, a meno che l’acquirente avrebbe potuto invocare con successo l’eccezione di limitazione contro il suo cliente/partner contrattuale. La prescrizione delle rivendicazioni dell’acquirente nei nostri confronti per prodotti difettosi da noi consegnati si verifica in ogni caso, non appena le rivendicazioni del cliente/partner contrattuale dell’acquirente per merci consegnate sono prescritte, ma non oltre cinque anni dal momento in cui abbiamo consegnato le rispettive merci ai nostri acquirenti.
- Se abbiamo fornito una consulenza non remunerabile separatamente e/o informazioni contrarie al dovere, senza che abbiamo consegnato merci in relazione alle informazioni o consulenza con le informazioni o consigli o senza che la consulenza o le informazioni improprie costituisce un difetto materiale ai sensi di § 434 BGB (Codice Civile) dei beni consegnati da noi, i reclami basati su di esso contro di noi vengono prescritti entro un anno dal termine di prescrizione legale. I reclami dell’acquirente/cliente contro di noi derivanti dalla violazione di obblighi contrattuali, precontrattuali o legali, i quali e non costituiscono un difetto materiale ai sensi di 434 BGB (Codice Civile) dei beni che forniamo o consegniamo vanno anche in prescrizione entro un anno dal termine di prescrizione legale. Nella misura in cui le suddette violazioni dei doveri costituiscono un difetto materiale ai sensi di § 434 (Codice Civile) su consulenza o informazioni per le merci da noi fornite, il termine di prescrizione per queste richieste si basa sulle disposizioni prese nelle Cifre 1 fino 3 e 5.
- Le clausole prese nelle Cifre 1 – 4 non si applicano alla prescrizione delle richieste di risarcimento per danni alla vita, agli arti o alla salute, nonché alla prescrizione delle rivendicazioni ai sensi della legge sulla responsabilità del prodotto e per i difetti di proprietà delle rivendicazioni da noi rilasciate in base alla legge sulla responsabilità del prodotto e per difetti di proprietà delle merci da noi fornite, i quali esistono in un diritto reale di terzi, sulla base del quale può essere richiesta la restituzione della merce da noi fornita. Inoltre queste non valgono per la prescrizione delle richieste del nostro acquirente/cliente, le quali si basano sul fatto che nascondiamo fraudolentemente i difetti dei prodotti che forniamo o che abbiamo violato un obbligo intenzionalmente o per negligenza grave. Per i casi citati nella Cifra IX.5 il termine di prescrizione di queste richieste è quello che si applica al termine delle scadenze di prescrizione legale.
X. Restituzioni
Si esclude la restituzione di merci fornite senza difetti. Nel caso dovessimo accettare eccezionalmente la restituzione di beni privi di difetti, verrà emessa una nota di credito solo nella misura in cui il nostro laboratorio accerti la riusabilità illimitata. Per le spese di prova, elaborazione, rilavorazione e riconfezionamento, dai costi effettivi verranno detratti almeno il 20% dell’importo della fattura, ma almeno 30 Euro. Un tale credito non verrà pagato, ma verrà utilizzato solo per la compensazione delle forniture future.
XI. Divieto di cessione
Senza il nostro esplicito consenso scritto, diritti o reclami nei nostri confronti, in particolare a causa di difetti nelle merci da noi consegnate o dovuti a violazioni dei nostri obblighi, non possono essere trasmessi completamente o parzialmente a terzi o promessi a terzi; § 354 un HGB (Codice di Commercio) rimane inalterato.
XII. Luogo di adempimento, foro competente, diritto applicabile e clausole commerciali
- Luogo di contratto e foro competente esclusivo per tutte le rivendicazioni tra noi e i commercianti o le persone giuridiche del diritto pubblico o fondi speciali di diritto pubblico è Memmingen (MM), salvo diversamente richiesto dalle disposizioni di legge obbligatorie. Tuttavia abbiamo il diritto di agire contro un acquirente anche presso il suo foro competente.
- La legge della Repubblica Federale di Germania si applica esclusivamente al rapporto giuridico tra noi e l’acquirente, così come si applica tra commercianti tedeschi e potrebbe essere efficacemente concordato nei rispettivi Paesi fornitori. Vengono esclusivamente escluse l’applicazione delle norme sull’acquisto internazionale di merci (CSIG – Convenzione sui contratti per la vendita internazionale di beni mobili di Vienna) e del diritto privato internazionale tedesco.
- Nella misura in cui le clausole commerciali sono state concordate in conformità ai termini commerciali internazionali (INCOTERMS), viene applicata l’ultima versione di INCOTERMS (attualmente INCOTERMS 2010).
XIII. Disposizioni conclusive
- Modifiche o aggiunte al contratto e a disposizioni sono valide solo se concordate in forma scritta. Questo vale anche per l’abrogazione della clausola sulla forma scritta.
- Se una qualsiasi delle disposizioni di cui sopra dovesse risultare inefficace, parzialmente inefficace o esclusa da un accordo speciale, ciò non pregiudicherà la validità delle restanti disposizioni.
- Salviamo i dati dei nostri acquirenti nell’ambito dei nostri rapporti commerciali reciproci ai sensi della legge federale sulla protezione dei dati